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Inizio della propaganda, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda

Referendum elettorali

Referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025. Inizio della propaganda, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda.

Data di Pubblicazione

15 maggio 2025

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Da venerdì 9 maggio 2025, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati: 

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; 
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Da venerdì 9 maggio 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.

Inoltre, ai sensi del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo di svolgimento della campagna referendaria per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati.

 

Diffusione di sondaggi demoscopici 

Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 24 maggio 2025, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

 

Inizio del divieto di propaganda

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 7 a lunedì 9 giugno 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare e ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

 

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Dott.ssa Anna Schirò

 

Ultima modifica: giovedì, 15 maggio 2025

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