Descrizione estesa
IL SINDACO
Visto l'art. 21 e seguenti della legge 10 aprile 1951, n. 287, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 102 del 07/05/1951, invita i cittadini del Comune che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della detta legge, a chiedere, entro il 31 luglio, la iscrizione negli elenchi di Giudici Popolari di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello.
Dalla Residenza Municipale, 30 aprile 2025
Il Sindaco
Avv. Giuseppe Lo Monaco
Estratto legge 10 aprile 1951 n. 287
Art. 9 - (REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE).
I Giudici Popolari della Corte di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- buona condotta morale;
- età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado di qualsiasi tipo.
Art. 10 - (REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO).
I Giudici Popolari della Corte di Assise di Appello, oltre ai requisiti dell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Art. 12 - (INCOMPATIBILITA').
Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.