Giudice di Pace

La figura del Giudice di Pace venne istituita con la legge 21 novembre 1991 n. 374 prendendo il posto del vecchio Giudice Conciliatore, entrando in funzione dal 1° maggio del 1995.
I giudici di pace sono nominati a seguito di concorso per titoli, tra i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio dell’avvocatura o funzioni giudiziarie anche onorarie per almeno due anni, funzioni notarili, insegnamento di materie giuridiche nelle università, funzioni relative alle qualifiche dirigenziali e alla ex-carriera direttiva delle segreterie e delle cancellerie giudiziarie e che abbiano una età non inferiore a 30 anni e non superiore ai 70.
La nomina avviene con decreto del Ministro della giustizia a seguito di una selezione per titoli, bandita, a livello distrettuale, dal Presidente della Corte d’Appello, su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
Al giudice di pace la legge attribuisce il potere di conciliare le controversie di qualsiasi valore e materia.
Il verbale di conciliazione redatto davanti al giudice di pace ha valore di titolo esecutivo se la controversia rientra nella sua competenza, mentre ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio se eccede detta competenza.

Le principali materie di competenza del giudice di pace sono :
Cause tra gli abitanti di immobili relative ad immissioni di fumo o calore, rumori e simili che vadano oltre la normale tollerabilità.
Cause relative agli interessi o accessori per il pagamento in ritardo di prestazioni previdenziali o assistenziali.
Cause relative alle distanze relative al piantamento degli alberi o delle siepi.
Cause di risarcimento derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti.
Cause relative a beni mobili.
Cause condominiali.

Il decreto legislativo n. 116/2017, riformato dalla magistratura onoraria, ha introdotto importanti modifiche sulla competenza del giudice di pace.

Gli Uffici del Giudice di Pace di Barrafranca si trovano in Viale Signore Ritrovato n. 1


 
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